Dicembre 8, 2025
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La TARI, tassa sui rifiuti, rappresenta un tributo essenziale per ogni possessore o detentore di un immobile. Tuttavia, il calcolo della sua superficie suscita spesso confusione tra i contribuenti e le amministrazioni comunali. In questo articolo, esploreremo le modalità di calcolo della superficie per la TARI, chiarendo le aree escluse, le responsabilità in caso di comproprietà, e le opportunità di riduzione per seconde case.

Come si calcola la superficie per la TARI: guida completa

Come si calcola la superficie per la TARI

Il primo passo per comprendere come si calcola la superficie per la TARI è sapere quale superficie considerare. La regola generale stabilisce che la tassa si calcola sulla base della superficie calpestabile dell’immobile, che è l’area netta interna, escludendo i muri perimetrali e interni. Questo dato va dichiarato dal cittadino e rappresenta la base imponibile su cui si applica la tassa.

Superficie calpestabile o catastale?

Molti contribuenti si trovano in difficoltà quando i Comuni contestano le dichiarazioni, sostenendo che la superficie imponibile non possa essere inferiore all’80% della superficie catastale. Sebbene questa prassi sia diffusa, non sempre è corretta. Infatti, la legge (art. 1, comma 645, L. 147/2013) prevede che il passaggio definitivo al criterio catastale avvenga solo dopo un completo allineamento dei dati tra catasto e anagrafe comunale. Pertanto, se il contribuente ha presentato una dichiarazione regolarmente, il Comune non può sostituirla d’ufficio con la superficie catastale.

Superficie catastale: quale valore utilizzare?

Quando il Comune fa riferimento alla superficie catastale, è fondamentale sapere quale valore considerare. La normativa (art. 1, comma 647 della L. 147/2013) stabilisce che si deve prendere in considerazione l’80% della superficie determinata secondo i criteri del Dpr n. 138/1998. Le visure catastali moderne riportano due valori: “superficie totale” e “superficie totale escluse aree scoperte”.

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta a interpello (n. 306/E del 23 luglio 2019), ha chiarito che il valore da prendere a riferimento è la superficie catastale totale, che include anche le aree scoperte come balconi e terrazzi. Il Comune applicherà quindi la percentuale dell’80% sulla superficie totale indicata nella visura catastale, senza ulteriori riduzioni.

Immobile cointestato: chi paga la TARI?

Un’altra questione frequente riguarda gli immobili di proprietà di più persone. In caso di comproprietà, la legge (art. 1, comma 642, L. 147/2013) stabilisce che i co-proprietari sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. Questo significa che il Comune può esigere il pagamento dell’intera somma da uno solo dei comproprietari, che avrà poi il diritto di rivalersi sugli altri per le rispettive quote.

Esempi pratici

Consideriamo un esempio: se tre fratelli ereditano un appartamento e uno di loro riceve l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione, sarà tenuto a pagare l’intero importo della TARI, salvo poi richiedere una ripartizione tra i coobbligati.

Il giardino e la superficie tassabile

Una domanda comune riguarda se il giardino di casa rientri nel calcolo della superficie tassabile per la TARI. In generale, il giardino privato è escluso dalla tassazione, poiché la legge (art. 1, comma 641, L. 147/2013) esclude le aree scoperte pertinenti a locali tassabili, purché non siano “operative”.

Distinzione tra aree operative e non operative

La giurisprudenza ha chiarito che un’area può diventare tassabile se è “operativa”, cioè se produce rifiuti in modo autonomo rispetto all’attività principale dell’immobile. Ad esempio, un giardino di una villetta è escluso, mentre un’area esterna di un ristorante attrezzata per i clienti sarà considerata operativa e quindi tassabile.

Riduzioni per seconde case

Molti proprietari di seconde case si chiedono se possano beneficiare di uno sconto sulla TARI, vista la limitata produzione di rifiuti. La risposta dipende dalle decisioni del singolo Comune. La legge nazionale (art. 1, comma 659, L. 147/2013) prevede che il Comune “può” stabilire riduzioni tariffarie per abitazioni usate in modo limitato.

Regolamenti comunali e possibilità di sconto

È importante notare che l’uso del verbo “può” implica che non c’è un obbligo per l’ente locale. Pertanto, il diritto a una riduzione esiste solo se previsto dal regolamento comunale TARI. In assenza di disposizioni specifiche, come nel caso di Comuni che offrono sconti solo a determinate categorie, l’ufficio tributi non potrà concedere riduzioni.

In sintesi, comprendere come si calcola la superficie per la TARI è fondamentale per evitare errori e sanzioni. È consigliabile informarsi presso il proprio Comune per conoscere le specifiche normative e opportunità di riduzione disponibili.

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