Novembre 16, 2025
Riapertura delle indagini guida su come richiederla
Riapertura delle indagini: quando è possibile, chi può chiederla e come si fa. Guida pratica con esempi di “nuove prove”, schema di istanza, tempi, ruoli di PM e GIP ed errori da evitare.

Succede più spesso di quanto pensi: un procedimento penale viene archiviato perché “manca la prova”, poi spunta un video, un testimone, una perizia tecnica capace di cambiare tutto. In questi casi si può chiedere la riapertura delle indagini. Ma chi può farlo? Con quali motivi? E soprattutto: come si fa, passo per passo?

Questa guida, in chiave operativa, ti spiega quando è possibile, quali documenti servono, a chi presentare l’istanza, quali tempi aspettarsi e gli errori da evitare.

Riapertura delle indagini: guida pratica su come richiederla

Cos’è la riapertura delle indagini (e quando si applica)

Parliamo della fase delle indagini preliminari del processo penale. Se il procedimento è stato archiviato (tipicamente per infondatezza della notizia di reato o perché non si è individuato l’autore), la legge consente, quando emergono nuovi elementi, di chiedere al giudice la riapertura.

Punti chiave:

  • La riapertura non è un appello contro l’archiviazione: serve un fatto nuovo.

  • È possibile anche dopo molto tempo (finché il reato non è prescritto).

  • Vale sia per archiviazioni “contro ignoti” sia quando c’era un indagato.

Su quali basi si può chiedere (i “nuovi elementi”)

Il perno è la presenza di nuove fonti di prova o nuovi elementi di fatto. Non basta rileggere diversamente ciò che c’era già nel fascicolo: serve qualcosa di sopravvenuto o scoperto dopo l’archiviazione e che ragionevolmente potrebbe cambiare l’esito.

Esempi tipici di elementi nuovi:

  • un filmato (telecamere pubbliche/private, dash cam) non noto prima;

  • tabulati/metadata che collocano una persona in un luogo/ora specifici;

  • un testimone reperito dopo, o che si decide a parlare;

  • una perizia tecnica (balistica, informatica, contabile, medico-legale) che chiarisce aspetti prima incerti;

  • ammissioni/confidenze documentate (chat, email, messaggi vocali) emerse solo in seguito;

  • tracce forensi (DNA, impronte) riesaminate con tecniche più recenti.

Non sono “nuove prove”: mere congetture, articoli di giornale senza riscontri, opinioni personali o la semplice contestazione delle valutazioni fatte allora.

Chi può chiedere la riapertura

  • Il Pubblico Ministero è il protagonista: se valuta che i nuovi elementi siano seri, chiede al Giudice per le indagini preliminari (GIP) l’autorizzazione a riaprire.

  • La persona offesa non “riapre” direttamente, ma può sollecitare il PM con un’istanza motivata allegando i nuovi elementi.

  • La difesa dell’indagato in genere non chiede la riapertura (è lo Stato che indaga), ma può depositare elementi a discarico che, paradossalmente, spingano il PM a chiarire meglio i fatti (ad es. per escludere definitivamente responsabilità).

Dove si deposita e a chi si invia

  1. Istanza alla Procura che ha trattato il fascicolo: indirizzata al PM titolare (o all’ufficio ricezione atti).

  2. Il PM, se concorda, presenta al GIP la formale richiesta di riapertura.

  3. Il GIP decide: se autorizza, indica l’oggetto e i limiti delle nuove indagini (quali atti si possono compiere).

Nota: se il PM non condivide la richiesta della persona offesa, di solito lo comunica (anche informalmente). In mancanza di riscontro, conviene rinnovare l’istanza o valutare ulteriori passi con un avvocato.

Tempistiche: quanto dura e quali scadenze contano

  • Nessun “termine per chiedere” la riapertura, ma resta il limite della prescrizione del reato.

  • Se il GIP autorizza, si ricrea una “finestra” di indagini: valgono i termini codicistici (ordinari o prorogabili in base al reato), con possibilità di proroga motivata.

  • Durante la riapertura, può tornare a valere il segreto investigativo sugli atti non conosciuti dalle parti.

Come si scrive l’istanza (schema operativo)

Oggetto: Istanza di riapertura delle indagini ex art. riapertura indagini (post archiviazione) – Proc. n. ______

A chi: Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______

Contenuti essenziali:

  1. Dati del procedimento archiviato (numero, data, GIP/PM, fatto contestato).

  2. Qualità del richiedente (persona offesa, difensore nominato, ecc.).

  3. Sintesi dei motivi dell’archiviazione (perché fu chiuso).

  4. Nuovi elementi: descrizione puntuale, data in cui sono emersi, pertinenza con i fatti, idoneità a mutare l’esito.

  5. Atti da compiere: elenco specifico (acquisizione video; audizione testi X e Y; perizia informatica su telefono IMEI…; richiesta tabulati; consulenza medico-legale).

  6. Richiesta: invitare il PM a chiedere al GIP l’autorizzazione alla riapertura, nei limiti indicati.

  7. Allegati: supporti digitali, dichiarazioni, certificazioni, perizie, estrazioni forensi, foto, ecc.

  8. Firma e (se presenti) procura speciale dell’avvocato, recapiti PEC.

Tono e stile: asciutto, documentale, con allegati indicizzati. Evita giudizi di valore; punta su riscontri oggettivi.

Cosa valuta il GIP (criteri pratici)

Il GIP tende ad autorizzare quando:

  • i nuovi elementi sono concreti (non mere ipotesi);

  • c’è un nesso logico con il fatto originario;

  • gli atti richiesti sono pertinenti e proporzionati;

  • non sembra un tentativo di “riaprire tutto” senza un reale quid novi.

Può anche limitare la riapertura ad alcuni atti, rinviando altri a una successiva estensione se dal primo pacchetto emergono ulteriori riscontri.

Cosa succede dopo l’autorizzazione

  • Il PM compie gli atti autorizzati (perquisizioni, sequestri, consulenze, audizioni, acquisizioni).

  • Se emergono ulteriori spunti, può chiedere un’integrazione dell’autorizzazione.

  • All’esito, sceglie se:

    • chiudere di nuovo (nuova richiesta di archiviazione),

    • o esercitare l’azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o rito alternativo, se ci sono gravi indizi).

Differenze importanti da non confondere

  • Opposizione alla richiesta di archiviazione: è lo strumento prima del decreto di archiviazione (si presenta entro 20 giorni dalla notifica della richiesta del PM). Serve a chiedere ulteriori indagini; se viene respinta e si archivia, resta solo la via della riapertura con elementi nuovi.

  • Riapertura dopo proscioglimento/assoluzione: non si può. Se c’è una sentenza definitiva, vale il ne bis in idem. L’unico rimedio è la revisione (istituto diverso, eccezionale, con presupposti stringenti).

  • Procedimenti civili/amministrativi: la “riapertura delle indagini” è concetto penalistico; in civile si parla di riassunzione/riapertura dell’istruttoria, ma sono regole diverse.

Errori frequenti (da evitare)

  • Presentare istanze generiche (“chiedo di riaprire perché non sono d’accordo…”).

  • Invocare notizie stampa senza il file grezzo, la fonte integrale, i metadati.

  • Allegare video/foto non autenticati o privi di tracciabilità (occhio alle catene di custodia).

  • Trascurare la privacy: oscura dati sensibili di terzi non necessari.

  • Chiedere “tutto”: meglio una roadmap di atti mirati e replicabili in dibattimento.

Checklist rapida

  • Ho copia del decreto di archiviazione e dei motivi?

  • Posso documentare quando e come sono emersi i nuovi elementi?

  • Gli elementi sono tangibili (file originali, hash, certificazioni, dichiarazioni firmate)?

  • Ho indicato atti specifici da autorizzare e il perché?

  • Ho predisposto indice allegati e supporti (USB/DVD/cloud forense) con verbale di consegna?

Domande ricorrenti (risposte flash)

Serve un avvocato?

Non è obbligatorio, ma altamente consigliato: la differenza la fanno forma, metodo, qualità degli allegati.

Se il PM non è d’accordo?

Puoi integrare l’istanza con ulteriori riscontri o valutare iniziative difensive diverse. Il controllo sul merito della scelta del PM è limitato.

C’è un limite di tempo?

No, salvo prescrizione del reato. Più passa il tempo, più è cruciale l’affidabilità della prova (es. conservazione digitale).

Posso chiedere nuove indagini su una persona assolta?

No. Con sentenza definitiva opera il ne bis in idem. Strada diversa è la revisione, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Riapertura delle indagini: guida pratica su come richiederla

La riapertura delle indagini non è una “seconda chance” automatica, ma uno strumento potente se supportato da nuovi elementi solidi e da una strategia probatoria chiara. La chiave sta nella qualità dei riscontri, nella tracciabilità di ciò che si deposita e nella precisione degli atti richiesti. Con un’istanza ben costruita, le possibilità di ottenere l’autorizzazione del GIP aumentano sensibilmente.

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