Novembre 10, 2025
Diffondere Notizie False su Quotazioni È un Reato di Manipolazione del Mercato
Diffondere notizie false sui titoli o sulle quotazioni è reato? Scopri cosa dice la legge italiana sulla manipolazione del mercato, le sanzioni e i casi recenti.

Negli ultimi anni, con la crescita delle piattaforme online e dei social network, la diffusione di notizie false sui mercati finanziari è diventata un fenomeno sempre più pericoloso.
Un tweet, un post o un articolo apparentemente innocuo può influenzare in modo significativo l’andamento dei titoli in Borsa, generando guadagni o perdite ingenti nel giro di poche ore.

Ma fino a che punto diffondere informazioni non vere sulle quotazioni può costituire un reato penale?
E in quali casi si configura la manipolazione del mercato secondo la legge italiana ed europea?

In questo articolo analizziamo il quadro normativo, la giurisprudenza recente e le conseguenze per chi, volontariamente o meno, altera la percezione del mercato con notizie false.

Diffondere notizie false su quotazioni: è un reato di manipolazione del mercato?

Cos’è la manipolazione del mercato

Il reato di manipolazione del mercato è disciplinato dall’articolo 185 del Testo Unico della Finanza (TUF), il D.Lgs. 58/1998, e riguarda tutti quei comportamenti che mirano a falsare il normale funzionamento del mercato finanziario.

In termini semplici, si parla di manipolazione del mercato quando qualcuno:

  • diffonde notizie false o fuorvianti;

  • effettua operazioni simulate o artificiose;

  • crea movimenti anomali di prezzo per trarre vantaggio o danneggiare altri investitori.

L’obiettivo del legislatore è quello di garantire trasparenza, correttezza e fiducia nei mercati finanziari, punendo chi li altera intenzionalmente.

La diffusione di notizie false: l’art. 185 TUF

L’articolo 185 del TUF recita:

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da ventimila a cinque milioni di euro.”

Ciò significa che la diffusione di notizie false, se capace di influenzare i prezzi di azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari, costituisce a tutti gli effetti un reato di manipolazione del mercato.

È importante sottolineare che non serve che il prezzo cambi davvero: basta che la notizia sia idonea a provocare un’alterazione significativa per far scattare la punibilità.

Esempi concreti di manipolazione tramite notizie false

Per capire meglio, ecco alcuni esempi pratici in cui la diffusione di informazioni false può configurare il reato:

  • un individuo pubblica online una notizia inventata sull’acquisizione di una società quotata, facendo salire artificialmente il prezzo delle azioni;

  • un gruppo di trader diffonde voci su un presunto fallimento o indagine penale contro una banca per far scendere il valore dei titoli e ricomprarli a prezzo più basso;

  • un influencer finanziario o un canale social suggerisce di investire in un titolo basandosi su dati manipolati o falsi bilanci, guadagnando grazie alla reazione del mercato.

In tutti questi casi, anche se la notizia viene diffusa su un canale informale o privato, la responsabilità penale può scattare se esiste l’intento di influenzare i prezzi di mercato.

Differenza tra manipolazione del mercato e semplice disinformazione

Non ogni informazione errata o imprecisa è automaticamente un reato. Perché la condotta sia punibile, devono esserci alcuni elementi precisi:

  1. Falsità della notizia → l’informazione deve essere oggettivamente falsa o fuorviante.

  2. Idoneità a influenzare i prezzi → deve essere in grado di provocare una variazione significativa nel valore dei titoli.

  3. Dolo specifico → l’autore deve avere l’intenzione di trarre un vantaggio o causare un danno a terzi.

Chi, per esempio, riporta una notizia non verificata per errore, senza alcuna finalità speculativa o consapevolezza del danno, non commette manipolazione del mercato, anche se può essere soggetto a sanzioni civili o disciplinari (per esempio, se è un giornalista o analista finanziario).

Le sanzioni previste

Il reato di manipolazione del mercato è uno dei più severi in ambito finanziario.

Le pene previste sono:

  • reclusione da 2 a 12 anni;

  • multa da 20.000 a 5.000.000 di euro.

Inoltre, la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) può imporre sanzioni amministrative molto pesanti, anche indipendentemente dal procedimento penale, e può segnalare la condotta all’autorità giudiziaria.

Le conseguenze non sono solo economiche: chi viene condannato per manipolazione del mercato perde l’affidabilità professionale e può essere interdetto da incarichi dirigenziali o societari.

Casi e sentenze recenti

Negli ultimi anni la giustizia italiana ed europea si è trovata più volte ad affrontare casi di manipolazione tramite la diffusione di notizie false.

Eccone alcuni esempi significativi:

  • Cassazione Penale, Sez. V, sent. n. 16910/2020: condannato un dirigente d’azienda che aveva diffuso notizie false su una fusione societaria mai avvenuta, con l’intento di far salire il titolo.

  • Consob, delibera n. 20807/2018: sanzione amministrativa a un blogger che, tramite articoli online, aveva diffuso dati falsi su titoli AIM, spingendo piccoli investitori ad acquistarli.

  • Tribunale di Milano, 2021: ritenuta responsabile un’agenzia di comunicazione che aveva emesso comunicati stampa manipolativi a beneficio di una società cliente quotata.

Queste pronunce mostrano che la giustizia non distingue tra media tradizionali e digitali: anche un post sui social, se ha effetti sul mercato, può bastare per configurare il reato.

Il ruolo di Consob e della normativa europea

La Consob è l’organo di vigilanza italiano incaricato di monitorare i mercati finanziari e prevenire comportamenti manipolativi. Opera in sinergia con la normativa europea, in particolare con il Regolamento (UE) n. 596/2014, noto come MAR – Market Abuse Regulation, che definisce le regole comuni per tutti i Paesi dell’Unione.

Il regolamento MAR vieta qualsiasi comportamento volto a:

  • diffondere informazioni false o fuorvianti relative a strumenti finanziari;

  • porre in essere operazioni fittizie atte a creare segnali ingannevoli di domanda o offerta;

  • nascondere informazioni privilegiate per trarre vantaggio.

In base a questa normativa, anche soggetti non professionali (influencer, blogger, gestori di canali Telegram o social) possono essere perseguiti se le loro azioni causano o tentano di causare una distorsione artificiale dei prezzi.

Manipolazione informativa: l’effetto dei social network

Con l’avvento dei social, il confine tra informazione e manipolazione si è fatto sottile. Basta un messaggio virale, un titolo sensazionalistico o una “soffiata” infondata per alterare il mercato, soprattutto nei settori più volatili come le criptovalute o i titoli tecnologici.

La Consob e la Guardia di Finanza monitorano attivamente forum, gruppi Telegram e piattaforme di investimento, proprio perché qui circolano spesso notizie non verificate che possono influenzare piccoli investitori inesperti.

Chi diffonde consapevolmente “fake news finanziarie” per ottenere un vantaggio — anche solo vendendo in anticipo o generando panico — rischia seriamente di essere perseguito per manipolazione informativa, una delle forme più subdole di market abuse.

Come comportarsi per non incorrere nel reato

Sia per gli operatori del settore che per i semplici investitori, ci sono alcune regole di prudenza fondamentali:

  1. Verificare sempre le fonti prima di condividere notizie su società o titoli finanziari.

  2. Evitare di diffondere voci o indiscrezioni non confermate, anche “a fin di bene”.

  3. Non pubblicare previsioni o analisi di mercato basate su dati falsi o incompleti.

  4. Segnalare alla Consob o alla Guardia di Finanza eventuali comportamenti sospetti.

  5. Se si gestisce un canale di informazione finanziaria, specificare chiaramente che i contenuti non costituiscono consulenza d’investimento.

Essere consapevoli delle proprie responsabilità è il primo passo per evitare di trasformarsi, anche inconsapevolmente, in un “manipolatore del mercato”.

Diffondere notizie false su quotazioni: è un reato di manipolazione del mercato?

Diffondere notizie false sulle quotazioni, sui titoli o su società quotate è un reato grave quando ha lo scopo o la capacità di alterare i prezzi di mercato. L’articolo 185 del TUF punisce severamente queste condotte, con pene che arrivano fino a 12 anni di carcere e 5 milioni di euro di multa.

Oggi, con la rapidità dell’informazione digitale, il rischio di commettere o subire manipolazioni è più alto che mai. Essere informati, verificare le fonti e mantenere trasparenza nelle comunicazioni è l’unico modo per proteggere se stessi e la stabilità dei mercati.

La giustizia ha parlato chiaro: chi altera il mercato con fake news non è un semplice disinformatore, ma un manipolatore finanziario a tutti gli effetti.

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