Novembre 10, 2025
Amministratore di Sostegno Durata, Sostituzione e Revoca Spiegate

L’amministratore di sostegno è una figura fondamentale nel diritto civile italiano, pensata per tutelare le persone che, per motivi fisici o psichici, non sono più in grado di gestire in modo autonomo i propri interessi. Si tratta di uno strumento di protezione flessibile e meno rigido rispetto all’interdizione o all’inabilitazione, introdotto con la Legge 6/2004 per garantire il massimo rispetto della dignità e dell’autonomia del beneficiario.

Ma una volta nominato, quanto dura l’incarico di un amministratore di sostegno? E soprattutto, quando e come può essere sostituito o revocato?
Vediamolo insieme in modo chiaro e completo.

Amministratore di Sostegno: Durata, Sostituzione e Revoca Spiegate

Cos’è l’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è una persona nominata dal giudice tutelare per assistere un soggetto (detto beneficiario) che si trova in condizioni di parziale o temporanea incapacità. Può trattarsi di un anziano non più autosufficiente, di una persona con disabilità, o di qualcuno che attraversa una fase di difficoltà fisica o psichica.

Il suo compito non è sostituire del tutto il beneficiario, ma affiancarlo nelle decisioni più delicate: gestione del patrimonio, riscossione della pensione, pagamenti, assistenza sanitaria, e così via. Tutto questo sempre nel rispetto delle indicazioni del giudice e delle necessità concrete del soggetto tutelato.

Quanto dura l’incarico dell’amministratore di sostegno

Una delle domande più frequenti riguarda la durata dell’incarico. La legge non stabilisce un limite rigido: la durata dipende dal tipo di difficoltà del beneficiario e dalle decisioni del giudice tutelare.

In pratica, esistono due possibilità:

  1. Nomina a tempo determinato, quando la condizione del beneficiario è temporanea (per esempio una malattia o una riabilitazione dopo un incidente).
    In questo caso, il decreto di nomina indica una data di scadenza o un periodo di validità.

  2. Nomina a tempo indeterminato, quando la situazione è destinata a perdurare nel tempo, come nei casi di disabilità permanente o patologie degenerative.
    L’amministratore resta in carica finché non interviene una decisione di revoca o sostituzione da parte del giudice.

In ogni caso, anche se la durata è illimitata, l’amministratore è tenuto a rendere conto periodicamente della propria gestione (di solito una volta all’anno), presentando un resoconto delle attività e delle spese sostenute.

Quando può essere sostituito l’amministratore di sostegno

La sostituzione dell’amministratore di sostegno può avvenire per diverse ragioni, legate sia alla persona del beneficiario che a quella dell’amministratore.

Ecco i casi più comuni:

  • Dimissioni volontarie: l’amministratore può chiedere al giudice di essere sollevato dall’incarico per motivi personali, familiari o di salute.

  • Impossibilità oggettiva: quando non è più in grado di svolgere il proprio ruolo (ad esempio per trasferimento o problemi di salute).

  • Inadeguatezza o cattiva gestione: se non adempie correttamente ai propri doveri, omette i rendiconti o utilizza impropriamente i beni del beneficiario.

  • Richiesta del beneficiario o dei familiari: quando ci sono conflitti, sfiducia o comportamenti non idonei.

In questi casi, il giudice tutelare può decidere di revocare o sostituire l’amministratore, nominando una nuova persona di fiducia.

Chi può chiedere la sostituzione o la revoca

La richiesta di sostituzione o revoca può essere presentata:

  • dallo stesso beneficiario, se capace di intendere e di volere;

  • dai familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli, convivente);

  • dal pubblico ministero o dai servizi sociali;

  • dallo stesso amministratore, se desidera rinunciare all’incarico.

La domanda si presenta con un’istanza al giudice tutelare del tribunale competente, che valuta le motivazioni e ascolta tutte le parti coinvolte prima di prendere una decisione.

Come avviene la revoca dell’amministratore di sostegno

La revoca è un atto formale disposto dal giudice tutelare quando viene meno la necessità dell’amministrazione o quando l’amministratore non è più idoneo.

Le ipotesi principali sono due:

  1. Revoca per cessazione delle condizioni di bisogno
    Se il beneficiario recupera la piena capacità di intendere e di volere, l’amministrazione di sostegno non ha più motivo di esistere.
    Il giudice, verificata la nuova situazione, revoca il provvedimento e restituisce al soggetto la piena autonomia.

  2. Revoca per gravi inadempienze o abusi
    Se l’amministratore non rispetta gli obblighi imposti (come presentare i rendiconti, chiedere autorizzazioni o agire nell’interesse del beneficiario), può essere revocato d’ufficio o su richiesta.
    Nei casi più gravi, può anche incorrere in responsabilità civile o penale, specialmente se ha danneggiato il patrimonio della persona tutelata.

Dopo la revoca, il giudice può nominare un nuovo amministratore oppure, se non serve più, chiudere la procedura.

Cosa succede alla morte del beneficiario

Alla morte del beneficiario, l’incarico dell’amministratore di sostegno cessa automaticamente. L’amministratore deve solo completare il rendiconto finale, consegnare la documentazione e rendere conto della gestione svolta fino al decesso. Dopo questa fase, non ha più alcun potere o responsabilità sul patrimonio del defunto.

Come presentare la richiesta di revoca o sostituzione

Chiunque voglia chiedere la sostituzione o la revoca deve presentare un’istanza scritta al giudice tutelare. L’istanza deve contenere:

  • le generalità del beneficiario e dell’amministratore;

  • le motivazioni della richiesta;

  • eventuali documenti a sostegno (ad esempio certificati medici, rendiconti, testimonianze).

Il giudice può convocare le parti per un’audizione e, se ritiene fondate le ragioni, emettere un nuovo decreto di nomina o di revoca.

Il ruolo del giudice tutelare

Il giudice tutelare ha un ruolo centrale in tutta la procedura:

  • nomina l’amministratore di sostegno;

  • ne stabilisce i poteri e i limiti;

  • controlla la gestione e i rendiconti annuali;

  • decide su eventuali richieste di sostituzione o revoca.

L’obiettivo del giudice è garantire sempre la tutela della persona fragile, evitando abusi e assicurando che le decisioni siano sempre prese nel suo interesse.

In sintesi

  • L’amministratore di sostegno può essere nominato a tempo determinato o indeterminato, a seconda della situazione.

  • Può essere sostituito o revocato dal giudice tutelare per motivi personali, inadempienze o cessazione delle condizioni di bisogno.

  • La revoca può essere richiesta dal beneficiario, dai familiari, dal pubblico ministero o dallo stesso amministratore.

  • Alla morte del beneficiario, l’incarico termina automaticamente.

La legge, insomma, bilancia due principi fondamentali: la protezione della persona vulnerabile e il rispetto della sua autonomia.


FAQ – Domande Frequenti

Quanto dura l’incarico di amministratore di sostegno?

Può essere a tempo determinato, se la condizione è temporanea, o a tempo indeterminato se la situazione è permanente. La durata è decisa dal giudice tutelare.

Come si sostituisce un amministratore di sostegno?

La sostituzione può essere chiesta dal beneficiario, dai familiari o dallo stesso amministratore, presentando un’istanza al giudice tutelare con le motivazioni della richiesta.

In quali casi viene revocato l’amministratore di sostegno?

La revoca può avvenire se il beneficiario non ha più bisogno di tutela o se l’amministratore non adempie correttamente ai suoi doveri, ad esempio omettendo rendiconti o abusando dei suoi poteri.

Cosa succede se il beneficiario muore?

Alla morte del beneficiario, l’incarico dell’amministratore si estingue automaticamente. Deve solo presentare il rendiconto finale.

Chi controlla l’operato dell’amministratore?

Il controllo spetta al giudice tutelare, che verifica i rendiconti e può intervenire in caso di irregolarità o segnalazioni.

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