Un tubo che cede nel cuore della notte, acqua che filtra dal soffitto, parquet rovinato e – inevitabile – discussione condominiale su chi debba pagare. In Italia la risposta dipende da dove si trova il guasto, da chi ne ha la custodia e da come viene gestita l’emergenza. Qui trovi una guida pratica (ma rigorosa) su responsabilità, spese, risarcimenti e assicurazioni quando si rompe un tubo in condominio.
Tubo rotto in condominio: responsabilità e risarcimenti
Prima cosa: capire dove si è rotto il tubo
La linea di demarcazione è tra parte comune e parte privata.
-
Parti comuni: colonne montanti/di scarico verticali, dorsali orizzontali in vani tecnici o cavedi, allacci che servono più unità. In generale rientrano tra i beni comuni (art. 1117 c.c.).
-
Parti private: tubazioni interne all’appartamento (dal miscelatore al punto di attacco, sifoni, tratte di cucina/bagno che servono esclusivamente quell’unità).
In soldoni: se il pezzo di impianto serve la collettività, di norma è comune; se serve solo casa tua, è privato. Per evitare “processi sul pianerottolo”, fai redigere una perizia (anche breve) da idraulico o tecnico con foto, tracciato del percorso e punto esatto della rottura.
Chi risponde dei danni: la regola della “cosa in custodia”
Il principio chiave è l’art. 2051 c.c.: chi ha in custodia una cosa risponde dei danni che essa cagiona, salvo caso fortuito.
-
Se il guasto è su tubazione condominiale, la responsabilità (e il risarcimento a chi subisce danni) grava sul condominio.
-
Se è su tubazione privata, risponde il proprietario (o l’usufruttuario) dell’unità da cui proviene la perdita.
Il danneggiato deve provare evento (allagamento), nesso con quella tubazione e danno (preventivi, fatture, foto). Il custode, per liberarsi, deve dimostrare un caso fortuito (evento imprevedibile/inevitabile, es. manomissione altrui, rottura per lavori terzi, ecc.), non la semplice vetustà.
Ripartizione delle spese di riparazione
-
Tubo comune: i costi della riparazione si dividono tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo che il regolamento preveda criteri diversi per gli impianti.
-
Tubo privato: paga solo il proprietario della porzione servita.
-
Guasto in zona “di confine” (braga, raccordi): conta l’uso. Se l’elemento serve più unità o è funzionale alla colonna, prevale la natura condominiale; se serve esclusivamente un’unità, è privato.
Danni a terzi: chi risarcisce cosa
Immagina: perdita al 4° piano, danni a soffitto e mobili del 3°.
-
Se la causa è condominiale, il danneggiato chiede i danni al condominio; poi il condominio, se c’è colpa del singolo (es. lavori maldestri), può rivalersi su quel condomino.
-
Se la causa è privata, il danneggiato chiede i danni direttamente al proprietario dell’unità da cui proviene la perdita.
Il risarcimento copre ripristini edilizi, beni mobili danneggiati, alloggio sostitutivo se necessario e documentato, fermo attività (per negozi/uffici), oltre a eventuali spese tecniche (perizie).
Assicurazioni: quando interviene la polizza
Quasi tutti i condomìni hanno una R.C. condominiale (spesso con garanzia “ricerca e riparazione” e “danni da acqua”). In genere copre:
-
danni cagionati da parti comuni a terzi o ai condomini;
-
talvolta anche la ricerca perdita e il ripristino (fino a un massimale/franchigia).
Il singolo proprietario può avere una R.C. fabbricato privata (o una casa multirischi) che copre i danni a terzi causati dall’impianto privato. Regola d’oro: denuncia subito il sinistro all’amministratore (per la polizza condominiale) e alla tua compagnia, allegando foto, perizia e primo preventivo.
Come gestire l’urgenza senza buttare soldi
-
Chiudi l’acqua (centralina o saracinesca) e metti in sicurezza gli ambienti.
-
Avvisa l’amministratore immediatamente se sospetti parte comune.
-
Documenta: foto, video, data/ora, danni a muri/mobili.
-
Intervento provvisorio per arginare la perdita (va sempre bene).
-
Perizia rapida per attribuire competenza e autorizzare la riparazione definitiva.
Se anticipi spese su parte comune per urgenza, conserva fatture: potrai chiederne il rimborso in assemblea (art. 1134 c.c., nei limiti dell’urgenza). Per accessi in proprietà altrui, l’amministratore può richiamare l’art. 843 c.c. (accesso per eseguire riparazioni necessarie).
Vetustà, manutenzione e “colpa”: cosa conta davvero
-
Vetustà: l’età dell’impianto non esonera da responsabilità. È proprio per l’usura che il custode deve programmare manutenzioni.
-
Mancata manutenzione: aggrava la posizione del custode (condominio o singolo).
-
Caso fortuito: eventi esterni, imprevedibili e inevitabili (es. errata perforazione da lavori terzi, terremoto significativo) possono spezzare il nesso.
Perdita occulta: chi paga la “ricerca guasto”
Spesso il problema non è la riparazione in sé, ma trovare dove perde. Termografie, prove di tenuta, demolizioni mirate costano.
-
Se la perdita è comune, ricerca e riparazione vanno in capo al condominio;
-
se è privata, al proprietario. Molte polizze (condominiali e private) hanno massimali dedicati per la “ricerca perdita”: verifica le condizioni.
Mediazione, tempi e prescrizione
Le liti condominiali passano (di regola) dalla mediazione civile prima della causa. Spesso si chiude lì, specie se c’è una perizia chiara e una polizza che può pagare. L’azione di risarcimento da fatto illecito si prescrive in 5 anni (art. 2947 c.c.), ma non aspettare: più il tempo passa, più prove e tracce del danno si perdono.
Come si calcola il risarcimento (in pratica)
-
Opere murarie e finiture: preventivi comparabili o fatture.
-
Beni mobili: scontrini, perizia estimativa, valore d’uso.
-
Perdite di esercizio (negozi/uffici): contabilità che dimostri il calo causale.
-
Sistemazioni temporanee: fatture hotel/affitti brevi quando l’immobile è inagibile.
-
Danni estetici: foto “prima/dopo” e perizia.
Errori da evitare (classici)
-
Aspettare settimane prima di avvisare l’amministratore.
-
Rompere mezza casa senza una localizzazione della perdita.
-
Non fare foto e non conservare documenti.
-
Confondere “chi ripara” con “chi risarcisce”: possono essere soggetti diversi (condominio vs singolo) e intervengono assicurazioni differenti.
Tubo rotto in condominio: responsabilità e risarcimenti
“Tubo rotto” non significa per forza guerra tra vicini. Con una perizia chiara, una gestione tempestiva e l’attivazione corretta delle assicurazioni, si definiscono in fretta responsabilità e risarcimenti. La regola pratica è semplice: chi ha la custodia paga i danni, salvo caso fortuito. Il resto è organizzazione e… un buon amministratore.
