Novembre 10, 2025
Tubo rotto in condominio responsabilità e risarcimenti
Tubo rotto in condominio: chi paga riparazioni e danni? Guida pratica su responsabilità (parti comuni vs private), risarcimenti, assicurazioni e gestione dell’emergenza.

Un tubo che cede nel cuore della notte, acqua che filtra dal soffitto, parquet rovinato e – inevitabile – discussione condominiale su chi debba pagare. In Italia la risposta dipende da dove si trova il guasto, da chi ne ha la custodia e da come viene gestita l’emergenza. Qui trovi una guida pratica (ma rigorosa) su responsabilità, spese, risarcimenti e assicurazioni quando si rompe un tubo in condominio.

Tubo rotto in condominio: responsabilità e risarcimenti

Prima cosa: capire dove si è rotto il tubo

La linea di demarcazione è tra parte comune e parte privata.

  • Parti comuni: colonne montanti/di scarico verticali, dorsali orizzontali in vani tecnici o cavedi, allacci che servono più unità. In generale rientrano tra i beni comuni (art. 1117 c.c.).

  • Parti private: tubazioni interne all’appartamento (dal miscelatore al punto di attacco, sifoni, tratte di cucina/bagno che servono esclusivamente quell’unità).

In soldoni: se il pezzo di impianto serve la collettività, di norma è comune; se serve solo casa tua, è privato. Per evitare “processi sul pianerottolo”, fai redigere una perizia (anche breve) da idraulico o tecnico con foto, tracciato del percorso e punto esatto della rottura.

Chi risponde dei danni: la regola della “cosa in custodia”

Il principio chiave è l’art. 2051 c.c.: chi ha in custodia una cosa risponde dei danni che essa cagiona, salvo caso fortuito.

  • Se il guasto è su tubazione condominiale, la responsabilità (e il risarcimento a chi subisce danni) grava sul condominio.

  • Se è su tubazione privata, risponde il proprietario (o l’usufruttuario) dell’unità da cui proviene la perdita.

Il danneggiato deve provare evento (allagamento), nesso con quella tubazione e danno (preventivi, fatture, foto). Il custode, per liberarsi, deve dimostrare un caso fortuito (evento imprevedibile/inevitabile, es. manomissione altrui, rottura per lavori terzi, ecc.), non la semplice vetustà.

Ripartizione delle spese di riparazione

  • Tubo comune: i costi della riparazione si dividono tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.), salvo che il regolamento preveda criteri diversi per gli impianti.

  • Tubo privato: paga solo il proprietario della porzione servita.

  • Guasto in zona “di confine” (braga, raccordi): conta l’uso. Se l’elemento serve più unità o è funzionale alla colonna, prevale la natura condominiale; se serve esclusivamente un’unità, è privato.

Danni a terzi: chi risarcisce cosa

Immagina: perdita al 4° piano, danni a soffitto e mobili del 3°.

  • Se la causa è condominiale, il danneggiato chiede i danni al condominio; poi il condominio, se c’è colpa del singolo (es. lavori maldestri), può rivalersi su quel condomino.

  • Se la causa è privata, il danneggiato chiede i danni direttamente al proprietario dell’unità da cui proviene la perdita.

Il risarcimento copre ripristini edilizi, beni mobili danneggiati, alloggio sostitutivo se necessario e documentato, fermo attività (per negozi/uffici), oltre a eventuali spese tecniche (perizie).

Assicurazioni: quando interviene la polizza

Quasi tutti i condomìni hanno una R.C. condominiale (spesso con garanzia “ricerca e riparazione” e “danni da acqua”). In genere copre:

  • danni cagionati da parti comuni a terzi o ai condomini;

  • talvolta anche la ricerca perdita e il ripristino (fino a un massimale/franchigia).

Il singolo proprietario può avere una R.C. fabbricato privata (o una casa multirischi) che copre i danni a terzi causati dall’impianto privato. Regola d’oro: denuncia subito il sinistro all’amministratore (per la polizza condominiale) e alla tua compagnia, allegando foto, perizia e primo preventivo.

Come gestire l’urgenza senza buttare soldi

  1. Chiudi l’acqua (centralina o saracinesca) e metti in sicurezza gli ambienti.

  2. Avvisa l’amministratore immediatamente se sospetti parte comune.

  3. Documenta: foto, video, data/ora, danni a muri/mobili.

  4. Intervento provvisorio per arginare la perdita (va sempre bene).

  5. Perizia rapida per attribuire competenza e autorizzare la riparazione definitiva.

Se anticipi spese su parte comune per urgenza, conserva fatture: potrai chiederne il rimborso in assemblea (art. 1134 c.c., nei limiti dell’urgenza). Per accessi in proprietà altrui, l’amministratore può richiamare l’art. 843 c.c. (accesso per eseguire riparazioni necessarie).

Vetustà, manutenzione e “colpa”: cosa conta davvero

  • Vetustà: l’età dell’impianto non esonera da responsabilità. È proprio per l’usura che il custode deve programmare manutenzioni.

  • Mancata manutenzione: aggrava la posizione del custode (condominio o singolo).

  • Caso fortuito: eventi esterni, imprevedibili e inevitabili (es. errata perforazione da lavori terzi, terremoto significativo) possono spezzare il nesso.

Perdita occulta: chi paga la “ricerca guasto”

Spesso il problema non è la riparazione in sé, ma trovare dove perde. Termografie, prove di tenuta, demolizioni mirate costano.

  • Se la perdita è comune, ricerca e riparazione vanno in capo al condominio;

  • se è privata, al proprietario. Molte polizze (condominiali e private) hanno massimali dedicati per la “ricerca perdita”: verifica le condizioni.

Mediazione, tempi e prescrizione

Le liti condominiali passano (di regola) dalla mediazione civile prima della causa. Spesso si chiude lì, specie se c’è una perizia chiara e una polizza che può pagare. L’azione di risarcimento da fatto illecito si prescrive in 5 anni (art. 2947 c.c.), ma non aspettare: più il tempo passa, più prove e tracce del danno si perdono.

Come si calcola il risarcimento (in pratica)

  • Opere murarie e finiture: preventivi comparabili o fatture.

  • Beni mobili: scontrini, perizia estimativa, valore d’uso.

  • Perdite di esercizio (negozi/uffici): contabilità che dimostri il calo causale.

  • Sistemazioni temporanee: fatture hotel/affitti brevi quando l’immobile è inagibile.

  • Danni estetici: foto “prima/dopo” e perizia.

Errori da evitare (classici)

  • Aspettare settimane prima di avvisare l’amministratore.

  • Rompere mezza casa senza una localizzazione della perdita.

  • Non fare foto e non conservare documenti.

  • Confondere “chi ripara” con “chi risarcisce”: possono essere soggetti diversi (condominio vs singolo) e intervengono assicurazioni differenti.

Tubo rotto in condominio: responsabilità e risarcimenti

“Tubo rotto” non significa per forza guerra tra vicini. Con una perizia chiara, una gestione tempestiva e l’attivazione corretta delle assicurazioni, si definiscono in fretta responsabilità e risarcimenti. La regola pratica è semplice: chi ha la custodia paga i danni, salvo caso fortuito. Il resto è organizzazione e… un buon amministratore.

✅ Questo contenuto è stato ottimizzato secondo i principi EEAT (Esperienza, Competenza, Autorevolezza, Affidabilità).

About The Author