Novembre 10, 2025
Responsabilità per oggetti lasciati in condominio chi risponde dei danni

Immagina che un vicino lasci una pianta in vaso sul pianerottolo, o un carrello della spesa ingombrante, oppure un attrezzo da giardino dimenticato nel cortile condominiale. Se quell’oggetto cade, danneggia un veicolo o provoca un infortunio, nasce una domanda che può generare tensioni e contenziosi: chi è responsabile del danno? Il condomino che lo ha lasciato lì? Il condominio nel suo insieme? O l’amministratore?

La risposta non è banale: si incrociano più istituti del diritto, tra cui la responsabilità per le cose in custodia (art. 2051 c.c.), la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), e le regole condominiali sull’uso degli spazi comuni. In questo articolo esploreremo le diverse situazioni, le regole, le eccezioni e le best practice per gestire il rischio.

Responsabilità per oggetti lasciati in condominio: chi risponde dei danni?

Fondamento legale: art. 2051 c.c. (cose in custodia)

Uno degli strumenti centrali per comprendere la responsabilità per oggetti lasciati in condominio è l’articolo 2051 del Codice Civile, che recita: “Chiunque ha in custodia una cosa è responsabile del danno che essa ha cagionato, salvo che provi il caso fortuito”.

In parole semplici:

  • chi detiene o custodisce un oggetto ha l’onere di controllarlo e mantenerlo in sicurezza;

  • se quell’oggetto causa un danno, spetta al custode dimostrare che si è trattato di un evento imprevedibile e inevitabile (caso fortuito) per essere esentato da responsabilità.

Nel contesto condominiale, questo principio può applicarsi all’oggetto lasciato in area comune (pianerottolo, cortile, scale), purché sia possibile ricondurre la proprietà o la custodia dell’oggetto a un soggetto identificabile.

Giurisprudenza e dottrina hanno spesso richiamato questo principio nel valutare casi come caduta di oggetti lasciati su terrazze comuni, oggetti dimenticati lungo scale o corridoi condominiali, o parti sporgenti da balconi che colpiscono passanti.

Obbligo di diligenza e custodia

Custodia non significa solo possesso materiale: implica un dovere di vigilanza, di manutenzione e, se necessario, interventi correttivi.

Nel caso condominiale:

  • il singolo condomino che lascia un oggetto deve usare diligenza, evitando posizionamenti pericolosi o soggetti a caduta;

  • il condominio, e per esso l’amministratore, ha l’obbligo di vigilare sulle parti comuni e di intervenire quando viene segnalata la pericolosità di oggetti o strutture;

  • se l’oggetto è lasciato in area comune, la responsabilità può coinvolgere il condominio “in custodia” dello spazio e delle cose che vi si trovano.

La mancata vigilanza o la lentezza nell’intervenire su una situazione di allerta possono aggravare la posizione di chi gestisce lo stabile.

Quando risponde il condomino singolo

Se l’oggetto è personale — ad esempio un vaso, un carrello o un attrezzo — e cade o viene trascinato causando danni, il primo responsabile è chi lo ha lasciato.

Per individuare la responsabilità, bisogna dimostrare:

  1. che quell’oggetto era ascrivibile a quel condomino (ad esempio vicini che lo riconoscono o prove dirette);

  2. che il danno è conseguenza diretta dell’oggetto (nesso causale);

  3. che l’oggetto non era messo in condizioni di sicurezza.

Se queste condizioni si verificano, il condomino può essere tenuto al risarcimento integrale. Se invece dimostra che il fatto è imprevedibile o inevitabile (es. vento fortissimo che spazza anche oggetti fissati), può essere esonerato grazie al caso fortuito.

Un caso noto: l’amministratore non è stato ritenuto responsabile per la caduta di un sacchetto di immondizia lasciato sulle scale condominiali se non risulta che avesse un obbligo concreto e tempestivo di rimozione.

Quando risponde il condominio (o l’amministratore)

Ci sono situazioni più complesse in cui la responsabilità è del condominio collettivo, che ha l’obbligo di custodire gli spazi comuni e le cose che vi si trovano:

  • Oggetti posizionati in aree comuni, che ricadono sotto la custodia collettiva.

  • Oggetti non attribuibili a uno specifico condomino ma presenti nelle parti condivise.

  • Caduta di materiali di manutenzione lasciati temporaneamente in zone comuni per lavoro (es. pali, tubi, ponteggi).

  • Danni causati da vasi che sporgono da balconi comuni, se identificabili o se il condominio non ha vigilato.

In questi casi, il danneggiato può agire contro il condominio, che risponde oggettivamente per le cose in custodia, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito. Ciò rende la posizione del condominio e dell’amministratore delicata: è loro compito dimostrare di non aver potuto impedire l’evento.

L’amministratore, come rappresentante del condominio, può rispondere personalmente se omette atti di vigilanza o manutenzione, se non attua le segnalazioni o non ordina le rimozioni necessarie.

Il ruolo del regolamento condominiale

Il regolamento condominiale gioca un ruolo importante: può prevedere divieti o limiti alla collocazione di oggetti personali negli spazi comuni (scale, pianerottoli, cortili).

Ad esempio:

  • vietare l’uso delle scale per depositi personali;

  • imporre obblighi di decoro e libero passaggio;

  • disciplinare la responsabilità per oggetti posizionati in zone comuni.

In presenza di un regolamento, il condomino che lascia un oggetto violando tali disposizioni può vedersi aggravata la responsabilità, perché non ha rispettato norme interne valide per tutti.

Tuttavia, il regolamento non può derogare ai principi generali di legge: anche se non vietato esplicitamente, l’uso che impedisca il libero godimento degli spazi comuni può essere considerato abuso, in violazione dell’art. 1102 c.c.

Esempi concreti e casi pratici

  • Scarpe o piccoli oggetti sul pianerottolo: in genere tollerati se non intralciano il passaggio, ma se diventano ingombranti o pericolosi possono configurare responsabilità.

  • Vasi sporgenti dal balcone: se cadono su veicoli o passanti, possono costituire un danno imputabile al condomino proprietario del balcone o al condominio se non vigilato.

  • Oggetti lasciati nei cortili comuni: se causano danni, possono implicare responsabilità oggettiva del condominio per custodia.

  • Materiali di lavoro temporanei: se non adeguatamente protetti o segnalati, la responsabilità ricade su chi li ha posti, oppure sul condominio se la custodia spetta a esso.

Come tutelarsi: pratiche consigliate

Per i condomini e per l’amministratore è importante adottare alcune strategie preventive e difensive:

  1. Vigilanza attiva
    L’amministratore deve intervenire prontamente quando si segnalano oggetti ingombranti o pericolosi nei luoghi comuni.

  2. Regolamento chiaro
    Inserire nel regolamento condominiale norme chiare sull’occupazione degli spazi comuni, divieti e responsabilità.

  3. Informazione e avvisi
    Avvertire i condomini che lasciano oggetti personali sui rischi e richiedere la rimozione.

  4. Assicurazione
    Il condominio dovrebbe avere una polizza che copra danni a terzi causati da oggetti cadenti o residui nelle parti comuni.

  5. Documentazione e prove
    In caso di contenzioso, è fondamentale raccogliere prove: fotografie, testimonianze, firme del regolamento, comunicazioni ai condomini.

  6. Individuazione del responsabile
    Quando possibile, attribuire in modo chiaro la proprietà dell’oggetto e chiedere una dichiarazione scritta al condomino responsabile.

Responsabilità per oggetti lasciati in condominio: chi risponde dei danni?

La responsabilità per oggetti lasciati in condominio è una tematica che coniuga il diritto civile generale (2051 c.c.) con le specifiche regole condominiali e il principio di custodia.

In molti casi il primo responsabile è il condomino che ha posizionato l’oggetto in modo negligente. Ma se l’oggetto si trova in area comune o è parte integrante dell’edificio (come elementi sporgenti, materiali temporanei o pertinenze), il condominio può essere chiamato a rispondere, salvo che dimostri il caso fortuito.

Per evitare contenziosi, l’amministratore e i condomini farebbero bene a munirsi di regolamenti chiari, policy di vigilanza, polizze assicurative e prassi di rimozione tempestiva.

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