È una situazione sempre più frequente: si avviano lavori di ristrutturazione in condominio, vengono installati i ponteggi esterni e, poco dopo, si verifica un furto negli appartamenti. I ladri approfittano delle impalcature per raggiungere finestre o balconi e introdursi nelle abitazioni.
Ma a questo punto sorge spontanea la domanda: chi è responsabile dei danni causati dal furto? Il condominio? L’impresa edile? Oppure il singolo proprietario deve arrangiarsi?
La risposta, come spesso accade in diritto civile, dipende dalle circostanze specifiche, ma la giurisprudenza italiana offre alcune indicazioni chiare su come si attribuisce la responsabilità in questi casi.
Furto in casa con ponteggi: chi è responsabile per i danni?
Ponteggi e furti: un rischio prevedibile
Quando vengono montati dei ponteggi attorno a un edificio, si crea inevitabilmente una maggiore esposizione al rischio di furti. Le impalcature, infatti, offrono ai ladri un facile punto d’appoggio per accedere ai piani superiori, anche dove normalmente sarebbe impossibile.
Questo rischio è prevedibile, e proprio per questo — secondo la legge — deve essere gestito e prevenuto da chi ha il controllo del cantiere, cioè:
-
l’impresa esecutrice dei lavori, che installa e mantiene i ponteggi;
-
il condominio o il committente, che ha deciso di effettuare i lavori e ne trae beneficio.
La mancata adozione di misure di sicurezza adeguate può configurare una responsabilità civile per negligenza o omessa vigilanza.
La posizione dell’impresa edile
L’impresa che monta i ponteggi ha un obbligo di diligenza professionale. Secondo la giurisprudenza, deve adottare tutte le precauzioni necessarie a limitare il rischio di intrusioni, ad esempio:
-
installare recinzioni o barriere per impedire l’accesso notturno ai ponteggi;
-
posizionare cartelli di divieto d’ingresso;
-
bloccare o smontare le scale mobili al termine della giornata lavorativa;
-
illuminare l’area di cantiere o installare sistemi di allarme.
Se non lo fa, e si verifica un furto favorito dalla presenza dei ponteggi, l’impresa può essere considerata responsabile per colpa ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, che impone il risarcimento del danno ingiusto causato da negligenza.
La responsabilità del condominio
Anche il condominio può essere ritenuto corresponsabile, soprattutto quando:
-
non ha vigilato sull’operato dell’impresa;
-
non ha preteso adeguate misure di sicurezza nel contratto d’appalto;
-
ha ignorato segnalazioni dei condomini sul rischio di intrusioni.
La Corte di Cassazione, con diverse sentenze (tra cui la n. 12354/2019 e la n. 28614/2022), ha chiarito che il condominio è civilmente responsabile se il furto è stato reso possibile da una condotta omissiva nella gestione del cantiere.
In questi casi, il risarcimento dei danni può essere richiesto in via solidale sia al condominio che all’impresa appaltatrice.
E il proprietario dell’appartamento?
Il singolo proprietario o inquilino che subisce il furto è la vittima del danno, non il responsabile. Tuttavia, in molti casi è lui a dover intraprendere l’azione legale per ottenere il risarcimento.
Prima di tutto, deve:
-
sporgere denuncia alle forze dell’ordine, indicando che il furto è avvenuto grazie ai ponteggi;
-
documentare i danni (porte o finestre forzate, beni rubati, ecc.);
-
informare l’amministratore di condominio, che dovrà a sua volta contattare l’impresa edile e la compagnia assicurativa (se presente).
Il proprietario può poi chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali dimostrando che:
-
il furto è stato favorito dalla presenza dei ponteggi;
-
non sono state adottate le dovute misure di sicurezza.
Cosa deve dimostrare la vittima del furto
Il punto chiave, nei casi di furto con ponteggi, è la prova del nesso di causalità: bisogna dimostrare che il furto è stato reso possibile o agevolato proprio dalla presenza dell’impalcatura.
In pratica, il danneggiato deve provare che:
-
i ladri sono entrati usando i ponteggi;
-
non c’erano sistemi di chiusura, recinzioni o blocchi adeguati;
-
la gestione del cantiere è stata negligente.
La Cassazione, in più occasioni, ha stabilito che la prevedibilità del rischio è sufficiente per fondare la responsabilità civile. In altre parole, se la situazione di pericolo era nota e non si è fatto nulla per evitarla, il risarcimento è dovuto.
La copertura assicurativa
In molti casi, sia il condominio che l’impresa edile dispongono di polizze assicurative che coprono anche i danni da furto.
Le principali sono:
-
polizza globale fabbricati del condominio (copre danni a parti comuni e, a volte, a beni privati in caso di lavori);
-
polizza R.C. impresa (responsabilità civile dell’appaltatore, obbligatoria per legge);
-
eventuale assicurazione del singolo proprietario, che può prevedere un’estensione per furto durante lavori edili.
Il consiglio pratico è verificare sempre le clausole prima di avviare lavori, in modo da sapere chi risponde in caso di furto e come attivare correttamente la copertura.
Casi riconosciuti dai tribunali
Negli ultimi anni diverse sentenze hanno riconosciuto il diritto al risarcimento dei proprietari derubati.
Ecco alcuni esempi significativi:
-
Cass. Civ., Sez. III, n. 12354/2019: confermata la responsabilità congiunta di condominio e impresa per mancata adozione di misure di sicurezza sui ponteggi.
-
Trib. Milano, sent. n. 482/2020: condannato il condominio a risarcire i danni perché non aveva richiesto la chiusura notturna delle scale dei ponteggi.
-
Cass. Civ., n. 28614/2022: ribadito che il rischio di furti in presenza di ponteggi è “prevedibile e prevenibile” e che la mancata vigilanza costituisce colpa.
Queste pronunce rafforzano l’idea che chi organizza o gestisce il cantiere deve garantire la sicurezza anche verso terzi, non solo per i lavoratori.
Come prevenire i furti durante i lavori
La prevenzione è la chiave per evitare problemi e contenziosi. Ecco alcune buone pratiche:
-
installare reti di protezione o pannelli intorno ai ponteggi;
-
chiudere gli accessi (scale, passerelle) durante le ore notturne;
-
utilizzare telecamere o sistemi d’allarme temporanei;
-
richiedere all’impresa una dichiarazione scritta sulle misure di sicurezza adottate;
-
avvisare tutti i condomini del rischio e delle precauzioni da adottare (finestre chiuse, allarmi attivi, ecc.).
Queste semplici misure possono ridurre notevolmente la possibilità di intrusioni e, in caso di furto, dimostrare che il condominio ha agito con diligenza.
Furto in casa con ponteggi: chi è responsabile per i danni?
In caso di furto in casa con ponteggi, la responsabilità per i danni non ricade automaticamente sul proprietario derubato.
Anzi, in molti casi può essere attribuita all’impresa edile, al condominio o a entrambi, se non sono state adottate misure di sicurezza adeguate a prevenire intrusioni prevedibili.
La Cassazione ha chiarito che il rischio di furto tramite ponteggi è concretamente prevedibile e che la mancata vigilanza configura colpa civile. Chi subisce un furto ha quindi pieno diritto di chiedere il risarcimento dei danni, purché riesca a dimostrare il collegamento tra l’impalcatura e l’effrazione.
In definitiva, la regola è semplice: chi decide di eseguire lavori e beneficia dei ponteggi deve garantire anche la sicurezza altrui.
E se non lo fa, risponde delle conseguenze.
