La recente sentenza della Cassazione (n. 30279/2025) ha suscitato dibattito tra i gestori di bar, ristoranti e pub riguardo alla trasmissione di eventi sportivi in TV. Molti si chiedono se sia reato utilizzare un abbonamento privato per trasmettere partite di calcio.
Trasmissione di partite nei locali pubblici: cosa dice la legge?
La norma di riferimento
L’art. 171-ter della legge n. 633/1941 stabilisce che l’uso abusivo di programmi televisivi criptati, come quelli di Sky e DAZN, è punibile solo se si dimostra un fine di lucro. La mera violazione delle condizioni contrattuali non comporta automaticamente conseguenze penali.
Il caso di Reggio Calabria
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un ristoratore di Reggio Calabria che aveva trasmesso una partita di Serie A utilizzando una scheda Mediaset Premium domestica. La Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che non era stata dimostrata l’esistenza di un guadagno economico.
Quando scatta il reato
Il reato si configura solo se la trasmissione porta a un reale vantaggio economico, come un incremento di clientela. La prova di un profitto diretto o indiretto è fondamentale: senza di essa, non c’è reato ma solo violazione contrattuale.
Differenza tra illecito civile e penale
È importante distinguere tra illecito civile e penale. Utilizzare una scheda domestica in un locale pubblico comporta un illecito civile, ma il reato penale si configura solo se si dimostra un fine di lucro.
Cosa devono sapere i gestori di locali
Per trasmettere eventi sportivi legalmente, è necessario un abbonamento commerciale, costoso ma essenziale per evitare problematiche legali. L’uso di una scheda domestica può portare a sanzioni e indagini penali se emerge un fine di lucro.
Conclusioni
La trasmissione di partite in un locale pubblico con una scheda privata non è automaticamente un reato. È necessario dimostrare un vantaggio economico concreto. La sentenza della Cassazione sottolinea l’importanza di una valutazione caso per caso, richiedendo prove tangibili di lucro.
