Novembre 16, 2025
Decreto ingiuntivo su fattura proforma è possibile ottenerlo

Nel mondo professionale e imprenditoriale capita spesso di emettere fatture proforma come anticipazione del pagamento di una prestazione o di una fornitura. Tuttavia, quando il cliente non paga, nasce una domanda molto comune: è possibile chiedere un decreto ingiuntivo basandosi su una fattura proforma?

La risposta, come spesso accade nel diritto civile, non è immediata. Bisogna distinguere con attenzione tra documento fiscale e prova del credito. Vediamo cosa dice la legge e come si comporta la giurisprudenza.

Decreto ingiuntivo su fattura proforma: è possibile ottenerlo?

Cos’è una fattura proforma

La fattura proforma è un documento con funzione meramente informativa e non fiscale. Serve per comunicare al cliente l’importo da pagare, ma non ha valore contabile né tributario: non genera IVA, non deve essere registrata e non costituisce fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/1972.

In pratica, è una “pre-fattura”, utile per anticipare i dettagli economici di una prestazione o per richiedere un acconto, ma non è una prova formale del credito.

Il decreto ingiuntivo: cos’è e quando si può chiedere

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso dal giudice, su richiesta del creditore, che ordina al debitore di pagare una somma dovuta entro un termine (di solito 40 giorni).

Si può chiedere solo quando il credito è:

  • certo (cioè non contestabile nella sua esistenza),

  • liquido (determinato nell’importo),

  • esigibile (non soggetto a termini o condizioni).

Per ottenere un decreto ingiuntivo, serve una prova scritta del credito, come una fattura commerciale, un contratto, una ricevuta o una corrispondenza da cui risulti inequivocabilmente il debito.

La fattura proforma non basta da sola

Poiché la fattura proforma non ha valore fiscale né probatorio pieno, non è sufficiente da sola per chiedere un decreto ingiuntivo.

Il giudice non la considera una prova scritta del credito, perché non rappresenta un documento ufficiale e non certifica un pagamento dovuto, ma solo un importo “in attesa” di essere fatturato dopo l’incasso.

In altre parole, la proforma è una bozza, non un titolo. Questo significa che, se si allega solo la proforma al ricorso per decreto ingiuntivo, la richiesta verrà respinta.

Quando la proforma può comunque avere valore

Attenzione però: la proforma può diventare un elemento indiziario utile, se accompagnata da altri documenti che dimostrano l’esistenza del rapporto e la prestazione effettivamente svolta.

Ad esempio:

  • un contratto firmato tra le parti;

  • email o corrispondenza commerciale in cui il cliente accetta l’importo o conferma il lavoro;

  • una fattura definitiva successiva non pagata, collegata alla proforma;

  • documenti di consegna o rapporti di lavoro che attestano la prestazione svolta.

In questi casi, la proforma può integrare la prova del credito e contribuire a ottenere il decreto ingiuntivo.

Cosa succede se il cliente non paga dopo la proforma

Quando un cliente riceve una proforma e non effettua il pagamento, il professionista o l’impresa deve emettere la fattura definitiva solo se la prestazione è stata completata e il corrispettivo è dovuto.

A quel punto, la fattura vera e propria diventa la base per agire legalmente.

Se, invece, la prestazione non è ancora stata svolta o mancano prove dell’accettazione, è difficile procedere: il giudice chiederà ulteriori documenti che confermino il diritto al pagamento.

La giurisprudenza sul tema

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la fattura proforma non costituisce titolo sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo. Numerose sentenze di Tribunali italiani sottolineano che tale documento “non prova di per sé l’esistenza del credito, trattandosi di una semplice richiesta di pagamento priva di valore fiscale”.

Tuttavia, alcuni giudici ammettono che, se la proforma è accompagnata da altri elementi oggettivi — come ordini firmati, conferme via email o estratti contabili — può essere considerata parte di un quadro probatorio complessivo idoneo a giustificare l’emissione del decreto.

Come procedere correttamente

Se un cliente non paga una proforma, il percorso consigliato è questo:

  1. Verificare il contratto o l’accordo che ha dato origine alla prestazione.

  2. Raccogliere tutte le comunicazioni (email, messaggi, preventivi accettati, ordini firmati).

  3. Emettere la fattura vera e propria con data e importo dovuti.

  4. Se il pagamento non arriva, presentare ricorso per decreto ingiuntivo allegando:

    • la fattura definitiva,

    • il contratto o le comunicazioni che provano l’accordo,

    • eventuali documenti che attestano la consegna o l’esecuzione del servizio.

Così si fornisce al giudice una prova scritta completa e coerente, evitando che la richiesta venga respinta per insufficienza documentale.

In sintesi

Il decreto ingiuntivo su fattura proforma non è direttamente ottenibile, perché la proforma non è una prova del credito, ma solo una richiesta informativa di pagamento.

Tuttavia, può diventare utile come supporto se accompagnata da altri documenti che dimostrino il rapporto contrattuale e la prestazione svolta.

In conclusione:

  • la proforma da sola non basta;

  • la fattura definitiva o altri documenti contrattuali sono indispensabili;

  • una documentazione completa e coerente aumenta notevolmente le possibilità di successo nel ricorso per decreto ingiuntivo.


Domande frequenti

Si può chiedere un decreto ingiuntivo con solo una fattura proforma?

No, la proforma non ha valore fiscale né probatorio e non può essere usata da sola per ottenere un decreto ingiuntivo.

La proforma può servire come prova del credito?

Sì, ma solo se accompagnata da altri documenti che dimostrano la prestazione svolta o l’accordo tra le parti.

Qual è la differenza tra fattura proforma e fattura definitiva?

La proforma è solo una richiesta informativa, mentre la fattura definitiva è un documento fiscale vero e proprio, registrato e utilizzabile per la riscossione del credito.

Cosa fare se il cliente non paga la proforma?

È necessario emettere la fattura vera e propria e, se il mancato pagamento persiste, agire legalmente con un decreto ingiuntivo basato su prove documentali solide.

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